Intelligenza artificiale generativa e riscrittura del software: un passo verso il superamento del copyleft?

Intelligenza Artificiale
Il tema di partenza

È emerso negli ultimi tempi, da più parti, un interessante spunto di riflessione in merito all’utilizzo dell’intelligenza artificiale come possibile strumento di “liberazione” del software dal copyleft, o più precisamente dai vincoli imposti dalle licenze copyleft.

Il tema di partenza è il seguente: sviluppatori e utenti meno esperti avrebbero la possibilità – fornendo agli strumenti di intelligenza artificiale generativa il codice di un software rilasciato con licenza copyleft – di far creare all’AI un nuovo codice, che consenta al relativo software di conseguire le stesse funzionalità di quello originario, ma che se ne discosti in modo sostanziale. In questo modo, il “nuovo” software potrebbe essere rilasciato con una licenza più permissiva (come ad esempio una licenza MIT), così liberando il suo “autore” dall’obbligo di rilasciarlo con una licenza analoga a quella apposta sul software originario (ad esempio una licenza GNU GPL).

Prima di sviluppare il ragionamento sul tema, è opportuno qualche chiarimento sul contenuto delle licenze di software libero, e sui principi del diritto d’autore applicato ai programmi per elaboratore.

Le licenze di software libero

Si parla di software “libero” per riferirsi comunemente a quei programmi che vengono rilasciati dai loro autori sotto licenze di vario tipo, che consentono agli utilizzatori di accedere al codice sorgente e modificarlo entro limiti più o meno stringenti. Nella prassi, anche e soprattutto in seno a movimenti sorti con lo scopo di promuovere una maggiore libertà nella circolazione della conoscenza e delle opere, si sono sviluppate alcune licenze di portata generale e di contenuto standardizzato, che vengono di norma categorizzate in:

  • licenze copyleft, a loro volta distinte in:
    • copyleft forte: l’utilizzatore ha la facoltà di studiare il codice e modificarlo, realizzando software derivato. Quest’ultimo, però, dovrà necessariamente essere rilasciato al pubblico con una licenza di contenuto analogo (il principale esempio è rappresentato dalla GNU General Public License (GPL)). Si intende in questo modo far sì che tutte le derivazioni del software originario circolino con lo stesso grado di libertà con cui ha circolato quest’ultimo, e in particolare evitare che il software ulteriormente derivato possa essere trattato come software proprietario.
    • copyleft debole: anche in questo caso il software derivato da software precedentemente rilasciato ad esempio con licenza GPL dovrà essere rilasciato con una licenza analoga. Tuttavia, è consentito il link con software non libero (ad esempio, per integrare la parte di software derivato con un software più ampio, elaborato dall’utente senza partire da un altro software libero). La principale di queste licenze è la LGPL (Lesser General Public License)
  • licenze non copyleft, generalmente più permissive nei confronti degli utilizzatori, ai quali è di norma consentito modificare il codice senza l’obbligo di rilasciare il software derivato con una licenza di contenuto analogo (alcuni esempi: Licenza Apache 2.0, Licenza MIT, Licenze BSD).

Tornando dunque al tema principale di cui qui si discute, un programma risultante dalla rielaborazione di un software originariamente rilasciato con licenza copyleft forte potrebbe essere a sua volta rilasciato esclusivamente con un’altra licenza identica. L’autore del software derivato non potrebbe invece mettere in circolazione quest’ultimo con una licenza maggiormente permissiva nei confronti dei futuri utilizzatori/elaboratori.

Opere derivate e diritto di elaborazione

L’esigenza di regolamentare il software derivato (e più in generale qualsiasi dopera dell’ingegno frutto dell’elaborazione di opere preesistenti) sorge dall’assetto dei principi generali in materia di diritto d’autore.

La legge italiana sul diritto d’autore (legge 633/1941, si seguito anche “lda” – ma principi analoghi valgono in termini generali per la gran parte delle legislazioni europee e non solo), riconosce alle elaborazioni creative di opere preesistenti una forma di tutela differenziata rispetto a queste ultime. Mentre infatti le opere “originali” sono destinatarie di una tutela piena e autonoma, le opere derivate (frutto appunto dell’elaborazione di opere preesistenti) richiedono, per poter essere utilizzate, il consenso dell’autore originario.

Consenso che può essere concesso:

  • o attraverso un accordo di cessione dei diritti (attraverso il quale l’autore originario trasferisce la titolarità di tutti i diritti sull’opera o solo alcuni di essi, compreso quello di elaborazione) all’autore dell’opera derivata
  • o attraverso una licenza, con la quale l’autore originario “autorizza” l’elaboratore a utilizzare l’opera risultante dall’elaborazione nei limiti dello stesso accordo di licenza (estensione geografica, durata, corrispettivi economici, esclusiva o meno, etc.).

Le licenze, quando concesse su base non esclusiva – ossia quando non vengono concesse in favore di un solo e unico soggetto – possono essere individuali (ossia negoziate personalmente tra autore originario e autore dell’elaborazione) o generali (ossia rilasciate “a monte” dall’autore originario in favore di qualsiasi possibile utilizzatore futuro dell’opera, che potrà legittimamente utilizzare quest’ultima senza dover acquisire personalmente il consenso dell’autore dell’opera originaria, ma sempre nei limiti imposti dalla licenza stessa).

In ambito software, inoltre, la legge stabilisce che il consenso dell’autore del programma originaria sia necessario non solo per utilizzare economicamente il software derivato, ma anche solo per modificare o elaborare il software preesistente (art. 64-bis lda: previsione che si giustifica con motivazioni di natura principalmente tecnica).

Con riferimento al software “proprietario” (quello cioè non rilasciato con una licenza libera), invece, i margini concessi all’utilizzatore sono nettamente più limitati, salve alcune libere utilizzazioni riconosciute dalla legge per finalità e scopi specifici (come ad esempio la decompilazione, che consente la ricostruzione del codice sorgente, o più precisamente di uno “pseudo-codice”, da chi non ha accesso a quest’ultimo, legittima però nei soli limiti in cui essa sia diretta a “ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente“: art. 64-quater lda).

Fanno eccezione alla regola del consenso le cosiddette variazioni «costituenti di per sé opera originale», alle quali la legge accorda una tutela piena e autonoma al pari di qualsiasi opera originale. Benché la lda (art. 2, n. 2) riferisca questa eccezione esclusivamente alle variazioni musicali di per sé originali, si è ritenuto in giurisprudenza e in dottrina che la previsione sia espressione di un principio più generale: semplificando notevolmente, si può affermare che – quando il risultato dell’elaborazione si discosti dall’opera originaria al punto da potersi qualificare come una nuova opera (o perché l’opera preesistente non risulti più riconoscibile o perché ne venga alterato sostanzialmente il significato) – tale risultato non possa più qualificarsi come “semplice” elaborazione, e il suo utilizzo non richieda più appunto il consenso dell’autore originario.

L’AI come strumento di “liberazione” del software?

Venendo all’argomento da cui si è partiti, pare per la verità – a ben vedere – che il tema ponga questioni non dissimili da quelle poste da qualsiasi attività di modifica ed elaborazione di opere dell’ingegno (nella fattispecie software) preesistenti.

In questa prospettiva, tuttavia, le possibilità tecniche fornite dall’AI amplificano alcuni aspetti critici, prima tra tutte la velocità esponenzialmente maggiore con cui determinate operazioni di riscrittura del codice risultano possibili attraverso il ricorso a strumenti i intelligenza artificiale, nonché il fatto che quest’ultima sia in grado di operare con un ampio livello di autonomia anche a seguito di istruzioni relativamente semplici fornite dall’utente ed espresse in linguaggio comune (prompt); cosa, questa, che peraltro rende queste operazioni accessibili anche a soggetti privi di competenze tecniche in materia di programmazione e sviluppo software, così estendendo notevolmente la platea dei soggetti potenzialmente coinvolti o interessati.

Detto questo, ad ogni modo, la risposta al quesito iniziale non può prescindere dalla risposta a una domanda più ampia e generale, ossia: cosa tutela il diritto d’autore?

L’interrogativo, apparentemente banale, contiene in sé (se non proprio la chiave della questione) perlomeno la gran parte degli elementi utili al fine di inquadrare il problema.

Deve a questo proposito prendersi le mosse dalla distinzione cardine tra idee e forma espressiva dell’opera dell’ingegno.

Le idee, così come i concetti generali che stanno alla base dell’opera stessa, per espressa scelta legislativa non sono oggetto di tutela da parte del diritto d’autore. Ciò non significa che idee, conoscenze e informazioni non abbiano un riconoscimento giuridico e non siano tutelate in assoluto: significa però che la loro eventuale tutela, quando sia possibile, non passa in linea generale dal diritto d’autore.

Quest’ultimo, per contro, riconosce protezione giuridica esclusivamente alla forma espressiva dell’opera, ossia – pur a costo di una inevitabile ripetizione – alla forma in cui l’opera è espressa.

Deve ad ogni modo precisarsi che, quando si parla di forma espressiva, non si fa riferimento esclusivamente alla forma esterna dell’opera – ossia alla forma finale con cui la stessa si presenta e viene fruita – ma anche alla cosiddetta forma interna, intesa come la struttura espositiva dell’opera, o ancora come il modo in cui concetti e idee vengono organizzati e disposti tra loro dall’autore, quando tale organizzazione assuma di per sé una connotazione sufficientemente creativa e originale.

In ambito software, per espressa scelta normativa (a livello europeo e non solo), i programmi per elaboratore sono tutelati «come opere letterarie», attraverso una sorta di finzione giuridica che identifica il codice come una sorta di “manuale di istruzioni” destinato alla macchina. La scelta normativa alla base della tutela del software attraverso il diritto d’autore comporta, proprio per quanto detto poc’anzi, che la protezione non possa estendersi alle funzionalità conseguite dal programma, ma esclusivamente al modo in cui il codice è espresso. Sono fatti salvi i casi in cui possa essere riconosciuta al software anche la tutela brevettuale; casi limitati però alle ipotesi in cui il programma consenta il conseguimento di un effetto tecnico ulteriore rispetto alla sola interazione tra software e hardware.

Più programmi, pertanto (sempre con esclusione delle ipotesi di tutela brevettuale), possono svolgere identiche funzionalità, a condizione che siano espressi in forme differenti.

Tornando al codice “riscritto” dall’AI su richiesta e indicazione dell’utente, quando il risultato di questa attività di rielaborazione sia tale da discostarsi sostanzialmente dal codice originario, si dovrebbe poter ritenere che l’utilizzazione di tale risultato possa prescindere dal consenso dell’autore originario, e conseguentemente anche dall’osservanza delle condizioni della licenza con cui il software originario sia stato rilasciato. Analogo discorso varrebbe qualora il software derivato potesse qualificarsi quantomeno come variazione di per sé originale.

Quando invece il nuovo codice restituito dall’AI a seguito dell’attività di riscrittura possa invece qualificarsi come semplice elaborazione del software preesistente, il rispetto delle condizioni di licenza resterà imprescindibile per un suo legittimo utilizzo.

La questione maggiormente problematica, in questa prospettiva, è rappresentata proprio dalla distinzione in concreto tra elaborazione, variazione originale e nuovo software. L’assenza di criteri normativi specifici, tale distinzione non potrà però che essere fatta in concreto dal giudice in una eventuale sede contenziosa. Deve ad ogni modo sempre tenersi presente, sulla scorta di quanto già precisato sopra, che il semplice conseguimento di identiche funzionalità non potrebbe essere ritenuto sufficiente a qualificare il “nuovo” software come derivazione del primo.

Come già anticipato, le considerazioni qui svolte valgono in analoga misura per le modifiche/elaborazioni realizzate attraverso qualsiasi strumento, sia che l’elaboratore abbia proceduto a una riscrittura “manuale” del codice, sia che si sia avvalso dell’AI.

Ma è proprio l’utilizzo “strumentale” dell’intelligenza artificiale a porre un’ulteriore (e forse ancora più problematica) questione. Si è finora omesso di precisare, infatti, che la legge sul diritto d’autore richiede espressamente, quale condizione indefettibile per la protezione di un’opera, che questa sia frutto del lavoro intellettuale di un autore umano. Se questa posizione era già sostanzialmente condivisa in passato, attualmente il principio è stato esplicitato dalla legge 132/2025, che ha modificato l’art. 1 della legge 633/1941 precisando che la tutela del diritto d’autore è riservata alle «opere dell’ingegno umano».

La stessa norma precisa ora che anche le opere «create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale» possano essere tutelate dal diritto d’autore, a condizione però che siano «risultato del lavoro intellettuale dell’autore».

Proprio in questo risiede un ulteriore elemento chiave della questione: il ricorso all’intelligenza artificiale non esclude la tutela autorale, se però l’AI ha svolto una funzione di “ausilio” all’autore umano (in assenza di ulteriori specificazioni normative, la portata del concetto di “ausilio” dovrà tuttavia essere valutata alla luce della futura interpretazione giurisprudenziale).

La riscrittura del codice affidata a strumenti di intelligenza artificiale generativa, in questo senso, pone però un importante interrogativo, soprattutto nelle ipotesi – sopra richiamate – in cui l’utente (umano) dia “in pasto” all’AI il codice del software originario, formulando un semplice prompt con il quale si limiti a richiedere all’AI stessa di scrivere un nuovo codice, senza fornire alcuno specifico apporto creativo alla sua generazione. In casi simili, infatti, proprio l’assenza di un apporto creativo da parte dell’utente umano – a prescindere del tutto dal livello di novità del codice restituito dalla macchina come output – in applicazione dei principi richiamati dovrebbe portare il nuovo software a essere ritenuto privo dei requisiti minimi per poter essere tutelato dal diritto d’autore. In questo senso, il tema della possibilità di rilasciare il nuovo codice con una licenza più o meno permissiva non si porrebbe neppure, perché – non essendo tale codice tutelato dal diritto d’autore – lo stesso sarebbe in teoria liberamente utilizzabile da chiunque, e l’utente che ne abbia richiesto la “creazione” all’AI – non potendosi qualificare come “autore” nel senso giuridico del termine – non sarebbe neppure titolato a disporne attraverso alcun tipo di licenza.

Soluzioni come quelle descritte comporterebbero dunque non tanto una “liberazione” del software dai soli vincoli delle licenze copyleft, quanto piuttosto l’esclusione dal riconoscimento tout court di qualsiasi diritto d’autore. Alla luce delle premesse da cui è partita questa riflessione, pare però che questo risultato vada ben oltre gli intenti di chi vede nell’AI una possibile via di superamento dei limiti contrattuali delle citate licenze.

Utilizzo di software preesistente nell’addestramento dell’AI

Le considerazioni qui svolte non tengono inoltre conto di un ulteriore aspetto: l’utilizzo di qualsiasi opera tutelata (compreso un software) ai fini di addestramento di sistemi di intelligenza artificiale è legittimo solo alle condizioni stabilite dalle previsioni dell’art. 70-septies lda (che a sua volta richiama le condizioni stabilite dagli artt. 70-ter e 70-quater lda) in tema di Text and Data Mining, nella misura in cui l’autore originario non abbia riservato a sé tutti i diritti di utilizzo.

Qualora nelle condizioni della licenza sul software originario sia presente l’espressa riserva di diritti (cosiddetto opt-out), infatti, l’operazione stessa di “alimentazione” dell’AI generativa con il codice del programma originario si presenterebbe come illegittima, rendendo conseguentemente illecito l’utilizzo di qualsiasi risultato ottenuto attraverso all’esito della medesima operazione.

Le attuali licenze copyleft non contengono una clausola di espressa riserva dei diritti. Al tempo stesso, si ritiene che il contenuto delle licenze copyleft standard non possa essere interpretato come se implicasse una simile riserva di diritti (come chiarito ad esempio da Creative Commons per le licenze CC1); parallelamente, l’aggiunta di una clausola di riserva parrebbe incompatibile con il modello copyleft, tenuto conto del fatto che i principi alla sua base implicano il divieto di restrizioni aggiuntive rispetto a quelle già contenute nei testi delle licenze standard. Discussa è anche la possibilità per il singolo licenziatario di affiancare alla licenza copyleft una espressa riserva dei diritti, che anche in questo caso potrebbe considerarsi compatibile con la licenza esclusivamente nella misura in cui non incidesse negativamente sulle facoltà concesse dalla licenza medesima. Si discute, a questo proposito, di una possibile integrazione delle principali licenze copyleft con una apposita clausola di opt-out: è un tema che richiederebbe però una trattazione a sé, ma che meritava comunque in questa sede quantomeno un sintetico accenno.


1 Si veda ad esempio il contenuto del documento “Creative Commons Statement on the Opt-Out Exception Regime / Rights Reservation Regime for Text and Data Mining under Article 4 of the EU Directive on Copyright in the Digital Single Market“, pubblicato da Creative Commons per fornire specifici chiarimenti in merito al rapporto tra le licenze CC e l’eccezione di Text and Data Mining prevista dall’art. 4 della Direttiva UE 2019/790).

Decadenza del marchio per sopravvenuta ingannevolezza

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza del 18 dicembre 2025 (Causa c-168/24)

Con la Sentenza del 18 dicembre 2025 (Causa C-168/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata a pronunciarsi in merito alla possibile decadenza di un marchio patronimico per sopravvenuta ingannevolezza.

La Corte, con riferimento al marchio patronimico contenente il cognome di un noto stilista (in questo caso Jean-Charles de Castelbajac), ha precisato che – dopo la cessione del marchio a una società con cui lo stilista stesso collaborava alla creazione di nuove linee di prodotti – la successiva interruzione del rapporto di collaborazione non è da sola sufficiente a determinare la sopravvenuta ingannevolezza del marchio. Ritiene infatti la CGUE che il pubblico di riferimento sia consapevole del fatto che, nell’ambito delle dinamiche proprie del settore della moda, non sempre lo stilista presti personalmente la propria attività nella concezione e creazione di nuove linee di prodotti.

Allo stesso tempo, eventuali circostanze ulteriori possono incidere sulla possibile sopravvenuta ingannevolezza del marchio, con la sua conseguente decadenza. Nel caso di specie, la società cessionaria, in violazione anche dei diritti d’autore spettanti allo stilista (accertata da due distinte sentenze dei giudici francesi), aveva continuato ad apporre sui capi alcuni elementi decorativi tipici dello stilista stesso, senza alcuna sua autorizzazione; in questo modo, il pubblico poteva essere indotto a ritenere che lo stilista avesse preso parte personalmente anche alla creazione delle nuove linee di prodotti commercializzate dalla società (circostanza non più corrispondente alla realtà, a seguito appunto della cessazione del precedente rapporto di collaborazione).

Il principio affermato dalla CGUE è sostanzialmente in linea con quanto già statuito in precedenti pronunce (a partire dalla sentenza del caso “Emanuel” del 30 marzo 2006), ed è stato ribadito in Italia più di recente dalla Corte di Cassazione in un’Ordinanza che ha riguardato lo stilista Alviero Martini.

Per un approfondimento si rimanda al seguente articolo:
COCCO, A., Marchio patronimico, la CGUE interviene sulla (possibile) decadenza per sopravvenuta ingannevolezza, Nota a Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sentenza 18 dicembre 2025 Causa C-168/24, Norme e Tributi Plus, 2026

Premio “Le Fonti Awards” – Diritto d’Autore e Proprietà Intellettuale

Il 5 marzo 2026, presso la sede della Borsa italiana a Milano – Palazzo Mezzanotte, l’Avv. Andrea Cocco ha ricevuto il premio Le Fonti Awards come Avvocato dell’Anno – Boutique di Eccellenza per il settore Diritto d’Autore e Proprietà Intellettuale.

Di seguito il video dell’intervista realizzata in occasione della cerimonia di premiazione:

A questo link è possibile consultare il comunicato ufficiale della premiazione sulla rivista Trend Online.

Nuove disposizioni su Intelligenza Artificiale e Diritto d’Autore nella legge 132/2025

Intelligenza Artificiale

Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la legge 132/2025 (recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale“), che contiene – tra le varie cose – anche alcune previsioni in materia di diritto d’autore.

Le disposizioni sul diritto d’autore sono contenute nell’art. 25 della nuova legge.

In particolare:

  • Viene modificato l’art. 1, comma 1 della legge italiana sul diritto d’autore (legge 633/1941, di seguito anche “lda”) – che stabiliva in passato che la protezione riguardava “le opere dell’ingegno umano di carattere creativo” – aggiungendo la parola “umano” (“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo“).

  • Sempre al comma 1 dell’art. 1 lda viene specificato che le opere dell’ingegno (umano) di carattere creativo sono protette “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore“.

In sostanza, il ricorso all’intelligenza artificiale nella fase della creazione non esclude la possibilità che l’opera sia protetta dal diritto d’autore, a condizione però che la stessa sia comunque frutto di un “lavoro intellettuale dell’autore“, e che quindi l’intervento dell’AI sia sostanzialmente di natura strumentale.

La previsione, in realtà, sancisce espressamente un principio che già si riteneva operante in via interpretativa, ma si pone tuttavia l’obbiettivo di chiarire meglio la necessità che ci sia un intervento creativo umano perché possa aversi un risultato tutelato dal diritto d’autore.

Al tempo stesso, tuttavia, determinare in concreto quando l’opera possa intendersi creata “con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale” o, al contrario, quando vi sia stato un intervento più sostanziale dell’intelligenza artificiale, è sia giuridicamente che tecnicamente molto complesso. Questo rischia di introdurre, quindi, un ulteriore elemento di incertezza in sede interpretativa.




La nuova legge, sotto il profilo del diritto d’autore, recepisce il contenuto del Disegno di Legge di iniziativa parlamentare di cui avevamo già parlato in precedenza in questo articolo.


  • Infine, con l’aggiunta dell’art. 70-septies alla lda, vengono estese le eccezioni di Text and Data Mining1 (già contenute nella legge sul diritto d’autore) anche alle riproduzioni ed estrazioni da opere o altri materiali protetti effettuate tramite l’intelligenza artificiale:

La riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater“.


1Il Text and Data Mining (TDM) è definito come “qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni“.

Il TDM è già espressamente regolato dagli articoli 70-ter lda (relativo alle operazioni di TDM eseguite da “organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale“) e 70-quater lda (relativo alle altre operazioni di TDM generalmente intese).

Nel primo caso è previsto che le riproduzioni di opere protette, effettuate da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale a fini di TDM, sono consentite a condizione che gli istituti abbiano comunque avuto “lecitamente accesso” alle opere stesse. È inoltre consentita “la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali“.

Nel secondo caso, invece, le estrazioni e riproduzioni da opere protette a fini di TDM (sempre a condizione che chi le segue abbia avuto “legittimamente accesso” alle opere stesse) sono consentite solo se “l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari“.

I titolari dei diritti che intendano impedire a terzi questa possibilità, pertanto, dovranno esercitare quello che viene comunemente denominato opt-out, attraverso una riserva espressa dei diritti.

APPROFONDIMENTI
Per un approfondimento su diritto d’autore e intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla regolamentazione del Text and Data Mining, si rimanda al seguente articolo:
COCCO, A., TEXT AND DATA MINING E DIRITTO D’AUTORE. Dalla regolamentazione europea alla nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale, in Top24Diritto (Il Sole 24 Ore), Dossier Intelligenza artificiale e diritto d’autore , 2025

La Corte di Cassazione nega la tutela del diritto d’autore a una metodologia narrativa innovativa

Con la recente Ordinanza n. 3393 del 10 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che una metodologia narrativa non possa beneficiare della tutela del diritto d’autore.

Nel caso in esame, l’originario attore affermava di aver ideato una modalità innovativa di narrazione relativa a fiabe per bambini, che prevedeva l’utilizzo di «schede sulle quali da un lato vi è il racconto della storia e, dall’altro, il disegno corrispondente, così che poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni dell’intera fiaba».

L’azione veniva promossa nei confronti dell’editore delle schede, che non avrebbe correttamente menzionato l’ideatore delle stesse quale autore, così violando i suoi diritti morali d’autore.

In primo e secondo grado, il Tribunale e la Corte d’Appello di Firenze avevano accolto tale ricostruzione, accogliendo la prospettazione dell’ideatore della modalità narrativa.

La Cassazione, al contrario, ha assunto una posizione opposta, affermando che una modalità narrativa, pur innovativa, non può considerarsi tutelata dal diritto d’autore. A tale conclusione, il giudice di legittimità è giunto sulla base del principio generale secondo cui il diritto d’autore tutela esclusivamente la forma espressiva di un’opera dell’ingegno, e non anche le idee e i concetti che ne stanno alla base.

Nel corso del giudizio si era appurato che altri fossero gli autori dei testi e delle illustrazioni contenute nelle schede. Di conseguenza, l’apporto innovativo dato dall’ideazione delle modalità in cui le schede avrebbero dovuto essere adoperate non è risultato – ad avviso della Cassazione – idoneo a essere tutelato dal diritto d’autore, proprio perché atterrebbe esclusivamente al campo delle idee e dei concetti, e non si trasfonderebbe in un’opera tutelabile.

A questo proposito, occorre precisare che, per la verità, il diritto d’autore – per comune interpretazione – tutela non solo la forma espressiva “esterna” delle opere dell’ingegno, ossia la forma finale in cui esse si presentano, ma anche la cosiddetta “forma interna”, ossia il modo in cui idee e concetti sono organizzati dall’autore; ciò, però, a condizione che tale forma interna sia già di per sé dotata di carattere creativo (sia cioè nuova e originale).

Nel caso di specie, tuttavia, la Cassazione non ha ravvisato nell’apporto dell’ideatore della metodologia narrativa i connotati del carattere creativo.

La sentenza della Corte d’Appello è stata dunque cassata con rinvio, con la formulazione del seguente principio di diritto: «La protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, la nozione di opera dell’ingegno dovendo essere riferita non all’idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscano declinazione espressiva; pertanto non può ricevere tutela una metodologia narrativa, in sé considerata».

APPROFONDIMENTI
Per un approfondimento si rimanda al seguente articolo:
COCCO, A., Diritto d’autore, no alla tutela della metodologia narrativa innovativa, nota a Cass. Civ., Ordinanza 10 febbraio 2025, n. 339, in Norme e Tributi Plus, 2025

Intervista per il programma Storytime (Radio Canale Italia)

Ho avuto il piacere di essere ospite di 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮, negli studi di Pero-Milano, per una breve intervista all’interno del programma 𝙎𝙩𝙤𝙧𝙮𝙩𝙞𝙢𝙚.
È stata un’occasione per parlare del mio percorso professionale e per parlare di diritto d’autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo.

Di seguito il video integrale dell’intervista.

Intervista Storytime (Radio Canale Italia)

Novità nella gestione collettiva dei diritti d’autore

Approvato dal Consiglio dei Ministri un D.L. che dispone la modifica dell’art. 180 della legge sul diritto d’autore, aprendo anche alle Entità di Gestione Indipendenti l’intermediazione nella gestione dei diritti collettivi


Nella seduta del 4 settembre 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di un Decreto Legge che, tra le altre cose, dispone la modifica dell’art. 180 della legge 633/1941 (legge italiana sul diritto d’autore, di seguito “l.d.a.“).

La modifica prevede l’estensione del potere di svolgere attività di intermediazione nella gestione collettiva dei diritti d’autore anche alle cosiddette Entità di Gestione Indipendenti.

Nel testo attualmente vigente dell’art. 180 l.d.a. – che sarà modificato appunto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Decreto Legge – l’attività di intermediazione è riservata esclusivamente “alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35“.

Gli Organismi di Gestione Collettiva (OGC) e le Entità di Gestione Indipendente (EGI) svolgono entrambi attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi per conto dei titolari. Tutavia:

  • sono qualificati come OGC quei soggetti che sono detenuti o controllati dagli stessi titolari dei diritti, o che comunque non perseguono fini di lucro (sono OGC, oltre a SIAE, anche ad esempio LEA per i diritti d’autore e il Nuovo IMAIE e Artisti 7607 per i diritti connessi);
  • sono qualificati come EGI quei soggetti che invece non sono detenuti o controllati dagli aventi diritto, e possono perseguire fini di lucro. E’ il caso ad esempio di Soundreef, che finora ha operato in Italia non direttamente, ma esclusivamente per il tramite di LEA, grazie ad un accordo di rappresentanza con quest’ultima.

Con la Direttiva 2014/26/UE (cosiddetta Direttiva Barnier), l’Unione Europea aveva di fatto sancito la possibilità, per i cittadini UE, di affidare la gestione collettiva dei propri diritti d’autore e dei diritti connessi anche alle EGI.

Il legislatore italiano nel 2017 aveva modificato l’art. 180 l.d.a. – che fino a quel momento riservava l’intermediazione nella gestione collettiva esclusivamente alla SIAE – prevedendo che tale attività potesse essere svolta in Italia anche dagli altri OGC. Rimanevano invece escluse le EGI.

A questo proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (con la sentenza emessa nella causa C-10/22), proprio con riferimento alla normativa italiana, aveva affermato che l’esclusione generale e assoluta delle EGI dall’attività di intermediazione nella gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi rappresenta una violazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2014/26, in combinato disposto con l’art. 56 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), relativo alla libera prestazione di servizi nell’ambito dell’Unione Europea.

A seguito dell’inerzia del legislatore italiano, l’Unione Europea ha di recente avviato una procedura di infrazione (con la lettera di messa in mora INFR(2017)4092), concedendo all’Italia due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni della Commissione Europea.

Per risolvere la procedura di infrazione, il Consiglio dei Ministri ha quindi approvato il citato Decreto Legge, che modifica l’art. 180 l.d.a. prevedendo che l’attività di intermediazione nella gestione collettiva sia riservata, oltre che alla SIAE e agli altri OGC, anche alle EGI.

Ora il Decreto Legge dovrà essere formalmente emanato dal Presidente della Repubblica e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dopodiché entrerà effettivamente in vigore.

Entro 60 giorni potrà poi essere convertito in legge dal Parlamento con eventuali modifiche.

Aggiornamenti
Il Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131, contenente le previsioni normative esaminate in questo articolo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16/09/2024, ed è entrato in vigore il 17/09/2024.
Approfondimenti
Per un approfondimento si rimanda al seguente articolo:
COCCO, A., Estesa alle Entità di Gestione Indipendenti l’attività di intermediazione nella gestione collettiva dei diritti d’autore, in Norme e Tributi Plus, 2024

Intelligenza Artificiale e diritto d’autore

Titolarità dei diritti e possibili violazioni di diritti di terzi nell’addestramento dei sistemi di AI generativa o nei risultati creativi

Indice


Introduzione

Il tema dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale (di seguito anche AI1) è sempre più discusso e dibattuto.

Tra le tante applicazioni dell’intelligenza artificiale una delle più note è senz’altro è l’AI generativa, che consente la creazione di contenuti di vario tipo: testi, immagini, suoni, video etc.

Senza voler approfondire i dettagli tecnici del funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, si può sinteticamente dire che la creazione di contenuti ha origine dall’immissione di un input da parte dell’utente, attraverso un prompt, ossia un testo espresso in linguaggio naturale, attraverso il quale vengono fornite alla macchina le istruzioni in merito al risultato (output) che si intende ottenere.

Il sistema di intelligenza artificiale analizza il prompt per restituire un risultato coerente con le richieste dell’utente, e lo fa elaborando una notevolissima quantità di dati che sono stati immessi in precedenza al fine di addestrare il sistema stesso.

Per le sue caratteristiche, che consentono la creazione di contenuti nuovi (o apparentemente tali) l’AI generativa pone numerose questioni anche in ordine alla possibile violazione di diritti di terzi soggetti, sia nella creazione del risultato sia, più a monte, nell’addestramento dei sistemi.

Si pone inoltre il problema di comprendere se i risultati creati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale possano considerarsi protetti dal diritto d’autore, e di comprendere chi possa essere eventualmente considerato in concreto l’autore.

I rapporti con il diritto d’autore
Tutelatilità e titolarità dei risultati

È bene anzitutto chiarire alcuni principi fondamentali del diritto d’autore.

La legge italiana sul diritto d’autore (legge 633/1941, di seguito anche l.d.a.) tutela “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione“.

Ciò che è dunque necessario perché una creazione intellettuale possa essere tutelata dal diritto d’autore è che la stessa possieda carattere creativo. Per comune opinione, si considera creativa un’opera che possieda i requsiti della novità (sia cioè diversa da opere preesistenti) e originalità (sia cioè idonea a rispecchiare la personalità dell’autore).

L’autore, attualmente, può essere esclusivamente una persona fisica, ossia un essere umano. Infatti, mentre i diritti economici d’autore possono essere ceduti a terzi, anche a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche (società, associazioni, fondazioni etc.), i diritti morali (come quello alla paternità dell’opera) sono intrasferibili e sono qualificati giuridicamente come diritti della personalità, che per loro natura possono appartenere esclusivamente a persone fisiche.

Perché un’opera possa essere protetta dal diritto d’autore, quindi, è necessario:

  • che sia stata creata da un essere umano
  • che sia dotata di carattere creativo (sia cioè nuova e originale)

Queste considerazioni porterebbero a escludere alla radice la possibilità che un sistema di intelligenza artificiale possa essere considerato autore del risultato generato su richiesta dell’utente.

Al contempo, però, non sempre è agevole sostenere che invece possa considerarsi autore l’utente stesso.

Infatti, il diritto d’autore tutela soltanto il risultato espressivo, e non anche le idee e i concetti che ne stanno alla base.

L’utente, tuttavia, di norma non partecipa attivamente alla creazione dell’opera, ma fornisce alla macchina le istruzioni per realizzarla.

Di conseguenza appare difficile, per questa ragione, poter qualificare l’utente come autore del risultato prodotto dall’AI, soprattutto quando – a fronte di un prompt testuale – il risultato creativo sia espresso in una forma diversa dal testo (immagine, video, suoni).

È tuttavia anche possibile che il prompt stesso possa considerarsi sufficientemente originale (non è richiesto dalla l.d.a. un grado di originalità elevato ai fini della protezione): in questo caso, il prompt potrà considerarsi a sua volta opera originale, ma il risultato restituito dalla macchina – che rappresenterà una elaborazione di quel prompt – potrebbe ancora una volta non risultare agevolmente proteggibile, trattandosi di una elaborazione realizzata dalla macchina e non dall’utente.

Quando però il risultato restituito dalla macchina sia frutto di una concreta scelta dell’utente, magari attraverso un affinamento delle istruzioni impartite alla macchina, allora la partecipazione dell’utente stesso al processo creativo potrebbe considerarsi non più limitata all’idea originaria, ma potrebbe considerarsi a tutti gli effetti un contributo autoriale, consentendo quindi di attribuire legittimamente all’utente la paternità del risultato e i diritti di utilizzo sullo stesso.

Questo, in ogni caso, sempre a condizione che il risultato sia nuovo e orignale, e che non violi diritti di terzi soggetti.

Merita una breve menzione anche il contenuto dell’art. 27 della legge 206/2023 (“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy“), che definisce come creatori digitaligli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale“.

La norma prevede che, al fine di tutelare i diritti dei creatori, venga istituito un “repertorio delle opere dei creatori digitali” nell’ambito del Registro Pubblico Generale delle opere protette tenuto dal Ministero della Cultura.

La disposizione, tuttavia, non sembra aprire la strada all’individuazione di autori non umani, limitandosi a prevedere un meccanismo di maggiore tracciabilità delle opere ad alto contenuto digitale, che devono comunque risultare “originali” (e, come si è visto, non pare che il requisito dell’originalità, che presuppone che l’opera rispecchi la personalità dell’autore, possa essere riconosciuto a soggetti appunto non umani).

Addestramento dei sistemi di AI e diritti di terzi

Le ultime considerazioni svolte portano a domandarsi se le modalità di addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale possano in qualche modo determinare la violazione di diritti di terzi soggetti.

Si è detto, infatti, che l’addestramento presuppone anzitutto l’immissione nei sistemi di AI di una grande quantità di dati, compresi in particolare i contenuti di opere preesistenti.

A titolo di esempio, per richiedere all’AI di realizzare un’immagine che imiti lo stile pittorico di un determinato artista, è anzitutto necessario che la macchina conosca quello stile: per farlo, l’AI rielabora i dati estrapolati da tutte le opere di quell’artista che sono state precedentemente immesse nel sistema; ma elabora anche i testi di libri e articoli che parlano di quel determinato artista, etc.

L’immissione di questi dati, tuttavia, normalmente avviene senza il consenso dei titolari di diritti su quelle opere.

L’eccezione di Text and Data Mining (TDM) nella legge sul diritto d’autore

Il legislatore italiano, recependo la Direttiva UE 790/2019, ha aggiunto nel 2021 l’art. 70-quater alla legge sul diritto d’autore, che riguarda il cosiddetto Text and Data Mining, che la Direttiva definisce all’art. 2 come “qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni“.

L’art. 70-quater l.d.a. al comma 1 prevede che “sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati“. Ai sensi del comma 2, le riproduzioni ed estrazioni possono tuttavia essere conservate “solo per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati“.

Precisa però la norma che la riproduzione e l’estrazione è consentita soltanto “quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati“.

La norma, quindi, consente attualmente la riproduzione e l’estrazione del contenuto di opere e banche dati preesistenti, al fine di estrapolare dati e informazioni, a condizione che:

  • chi esegue l’operazione abbia avuto legittimo accesso alle opere o alle banche dati;
  • le riproduzioni ed estrazioni vengano conservate solo per il tempo necessario per l’estrazione stessa;
  • i titolari dei diritti sulle opere e banche non abbiano fatto espressa riserva di utilizzo di tali diritti (cosiddetto opt out).

Il diritto di opt out non opera invece per l’estrazione di dati effettuata “da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale” quando sia fatta “per scopi di ricerca scientifica“, ai sensi dell’art. 70-ter l.d.a., che consente anche “la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali“.

La norma citata quindi, da un lato, pare consentire l’estrazione di testo e altri dati da opere e banche dati preesistenti ai fini anche dell’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.

Al tempo stesso, tuttavia, si è visto che l’estrazione è consentita soltanto a chi abbia avuto legittimo accesso a quei contenuti, e salvo che il titolare dei diritti non li abbia espressamente riservati.

L’estrazione di dati per l’addestramento di sistemi di AI, pertanto, dovrà in ogni caso soggiacere al rispetto delle considizioni sopra indicate: deve quindi ritenersi in ogni caso non consentita l’estrazione indiscriminata in mancanza delle condizioni predette2.

Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)

È di recente entrato in vigore nel territorio dell’Unione Europea il cosiddetto AI Act, Regolamento che “stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale“.

Nonostante nei propri Considerando il Regolamento faccia più volte richiamo ai diritti d’autore, nei fatti l’atto non contiene una regolamentazione puntuale dei rapporti tra diritto d’autore e intelligenza artificiale.

Soltanto l’art. 53 stabilisce che i fornitori di modelli di AI per finalità generali debbano attuare “una politica volta ad adempiere al diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore e diritti ad esso collegati“: in particolare, la disposizione prevede che – anche attraverso misure tecnologiche all’avanguardia – sia garantita l’effettività della riserva di diritti (opt out) da parte dei titolari degli stessi con riguardo all’utilizzo delle opere nell’ambito del Text and Data Mining3.

Il nuovo disegno di legge sull’intelligenza artificiale

È attualmente in discussione in Parlamento un DDL di iniziativa governativa volto a regolamentare, nell’ordinamento italiano, lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale4.
Il DDL contiene anche alcune disposizioni in materia di diritto d’autore.

In particolare, l’art. 24 del DDL propone che nell’art. 1 l.d.a. – che come si è visto stabilisce che sono tutelate le “opere dell’ingegno di carattere creativo […] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”, sia aggiunta la parola “umano” dopo la parola “ingegno“. Si propone inoltre di specificare che le opere siano tutelate “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore“.

Entrambe le previsioni, come si è visto sopra, sembrano già ricavabili dall’attuale impianto della legge sul diritto d’autore. Qualora il DDL venisse effettivamente approvato, tali principi risulterebbero però ulteriormente esplicitati.

Il DDL propone inoltre, in tema di addestramento dell’AI, l’inserimento nella l.d.a. di un art. 70-septies, a norma del quale “La riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater“.

Anche in questo caso, come si è visto, il principio espresso dalla norma in discussione parrebbe già ricavabile dalle disposizioni vigenti della l.d.a., ma evidentemente il legislatore ha ritenuto in questo modo di poter fare ulteriore chiarezza in ordine all’estensione e alla portata dell’eccezione di Text and Data Mining di cui si è parlato sopra.


  1. Dall’espressione inglese Artificial Intelligence. Si è preferito utilizzare l’acronimo inglese piuttosto che quello italiano (IA) perché molto più diffuso nella pratica. ↩︎
  2. Il proncipio è affermato anche nel Considerando 105 del Regolamento UE 2024/1689, noto anche come AI Act. ↩︎
  3. Come si è visto, la riserva è prevista dall’art. 70-quater l.d.a., che recepisce il contenuto dell’art. 4.3 della Direttiva UE 2019/790. ↩︎
  4. Il DDL è attualmente in discussione al Senato: è possibile consultarlo cliccando qui ↩︎
aggiornamenti
Il 25/09/2025 è stata emanata dal Parlamento la nuova legge recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, che è entrata in vigore il 10/10/2025.
Le disposizioni in materia di diritto d’autore (che recepiscono il contenuto del DDL sopra esaminato), sono ora contenute nell’art. 25 della nuova legge.
APPROFONDIMENTI
Per un approfondimento, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 132/2025 (recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”) si rimanda al seguente articolo:
COCCO, A., TEXT AND DATA MINING E DIRITTO D’AUTORE. Dalla regolamentazione europea alla nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale, in Top24Diritto (Il Sole 24 Ore), Dossier Intelligenza artificiale e diritto d’autore , 2025




La Cassazione torna sulla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa

No alla competenza delle Sezioni Specializzate nelle controversie aventi ad oggetto contratti relativi a diritti d’autore, quando la controversia ha ad oggetto questioni di diritto comune

Con l’Ordinanza 28 novembre 2023 n. 33003, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie aventi ad oggetto contratti relativi a creazioni intellettuali tutelate (o astrattamente tutelabili) dal diritto d’autore.

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. b) D. Lgs. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa1 sono competenti, tra le varie materia, anche a decidere le «controversie in materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore».

Il caso

La questione sorge da un regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Palermo in merito a una controversia relativa al pagamento di competenze professionali per l’attività di traduzione in italiano di un testo in lingua straniera. Il Giudice di Pace di Messina, davanti al quale la causa era stata proposta, si era dichiarato incompetente in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso appunto il Tribunale di Palermo.

Riteneva infatti il Giudice di Pace che, poiché il contratto azionato aveva ad oggetto la traduzione (tutelata dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 4 della legge 633/1941 quando possieda carattere creativo), la competenza a decidere sulla controversia spettasse alle sezioni specializzate.

La traduzione e i relativi contratti

La Corte di Cassazione ha anzitutto chiarito che, ai fini della decisione, risulta necessario comprendere:

  • se la traduzione sia tutelata dal diritto d’autore
  • quale sia la natura del contratto azionato
La traduzione nella legge sul diritto d’autore

La legge italiana sul diritto d’autore (legge 633/1941, di seguito l.d.a.) stabilisce che le traduzioni siano tutelate quali elaborazioni dell’opera originaria.

Trattandosi di elaborazione di un’opera preesistente, perché la traduzione possa essere legittimamente utilizzata (così come l’elaborazione di qualsiasi altra tipologia di opera tutelata) è necessario anzitutto il consenso dell’autore originario, o comunque degli aventi diritto sull’opera stessa.

È inoltre necessario che la traduzione sia dotata di carattere creativo, con esclusione quindi delle traduzioni tecniche e di quelle che non abbiano richiesto un’attività creativa del traduttore.

La natura del contratto

Esistono principalmente due tipologie di contratti aventi ad oggetto la traduzione di opere da una lingua ad un’altra:

  • il contratto di edizione di traduzione
  • il contratto di prestazione d’opera di traduzione

Con il contratto di edizione di traduzione, l’autore (o il traduttore) «concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno [o la sua traduzione, n.d.a.]».

In questi casi, ai sensi dell’art. 130 l.d.a., In tali casi, a norma dell’art. 130 l.d.a., il compenso del traduttore «è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti», oppure (per alcune categorie di opere), anche da una «somma a stralcio».

Il contratto di edizione di traduzione può riguardare esclusivamente le traduzioni creative.

Con il contratto di prestazione d’opera di traduzione, invece, le parti si limitano a regolare l’incarico di traduzione e il compenso spettante al traduttore.

Questa seconda tipologia di contratto può avere ad oggetto sia traduzioni creative che traduzioni non creative.

Quando riguarda traduzioni creative, si rende necessario stipulare anche separatamente un apposito contratto di edizione.

Le conclusioni della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto che, dagli elementi in possesso, non fosse possibile né determinare la natura del contratto né le caratteristiche dell’opera originaria e della traduzione: non era quindi possibile stabilire se si potesse trattare di una traduzione creativa o meno.

La domanda, inoltre, aveva ad oggetto esclusivamente il pagamento dei compensi professionali spettanti al traduttore. Il diritto al compenso, peraltro, appariva derivare esclusivamente dall’attività di traduzione, e non anche da un eventuale trasferimento dei diritti sulla traduzione stessa.

Di conseguenza, la Cassazione che ha ritenuto che la decisione implicasse esclusivamente questioni di diritto comune, per le quali non vi sarebbero ragioni di attribuire la competenza alle sezioni specializzate.

Approfondimenti
Per un approfondimento si rimanda al seguente articolo:
COCCO, A., Proprietà intellettuale, no alla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa per questioni di diritto comune, commento a Cass. Civ., Ordinanza 28 novembre 2023, n. 33003, in Norme e Tributi Plus, 2024

  1. Le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso presso i Tribunali e le Corti d’Appello aventi sede in ogni capoluogo di Regione (con l’eccezione della Valle d’Aosta, per cui la competenza è attribuita al Tribunale di Torino; di Brescia, presso il cui Tribunale e la cui Corte d’Appello è istituita una sezione specializzata autonoma; e Bolzano, presso cui è istituita una sezione distaccata delle sezioni specializzate di Trento). ↩︎