Decadenza del marchio per sopravvenuta ingannevolezza

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza del 18 dicembre 2025 (Causa c-168/24)

Con la Sentenza del 18 dicembre 2025 (Causa C-168/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata a pronunciarsi in merito alla possibile decadenza di un marchio patronimico per sopravvenuta ingannevolezza.

La Corte, con riferimento al marchio patronimico contenente il cognome di un noto stilista (in questo caso Jean-Charles de Castelbajac), ha precisato che – dopo la cessione del marchio a una società con cui lo stilista stesso collaborava alla creazione di nuove linee di prodotti – la successiva interruzione del rapporto di collaborazione non è da sola sufficiente a determinare la sopravvenuta ingannevolezza del marchio. Ritiene infatti la CGUE che il pubblico di riferimento sia consapevole del fatto che, nell’ambito delle dinamiche proprie del settore della moda, non sempre lo stilista presti personalmente la propria attività nella concezione e creazione di nuove linee di prodotti.

Allo stesso tempo, eventuali circostanze ulteriori possono incidere sulla possibile sopravvenuta ingannevolezza del marchio, con la sua conseguente decadenza. Nel caso di specie, la società cessionaria, in violazione anche dei diritti d’autore spettanti allo stilista (accertata da due distinte sentenze dei giudici francesi), aveva continuato ad apporre sui capi alcuni elementi decorativi tipici dello stilista stesso, senza alcuna sua autorizzazione; in questo modo, il pubblico poteva essere indotto a ritenere che lo stilista avesse preso parte personalmente anche alla creazione delle nuove linee di prodotti commercializzate dalla società (circostanza non più corrispondente alla realtà, a seguito appunto della cessazione del precedente rapporto di collaborazione).

Il principio affermato dalla CGUE è sostanzialmente in linea con quanto già statuito in precedenti pronunce (a partire dalla sentenza del caso “Emanuel” del 30 marzo 2006), ed è stato ribadito in Italia più di recente dalla Corte di Cassazione in un’Ordinanza che ha riguardato lo stilista Alviero Martini.

Per un approfondimento si rimanda al seguente articolo:
COCCO, A., Marchio patronimico, la CGUE interviene sulla (possibile) decadenza per sopravvenuta ingannevolezza, Nota a Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sentenza 18 dicembre 2025 Causa C-168/24, Norme e Tributi Plus, 2026

La Corte di Cassazione nega la tutela del diritto d’autore a una metodologia narrativa innovativa

Con la recente Ordinanza n. 3393 del 10 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che una metodologia narrativa non possa beneficiare della tutela del diritto d’autore.

Nel caso in esame, l’originario attore affermava di aver ideato una modalità innovativa di narrazione relativa a fiabe per bambini, che prevedeva l’utilizzo di «schede sulle quali da un lato vi è il racconto della storia e, dall’altro, il disegno corrispondente, così che poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni dell’intera fiaba».

L’azione veniva promossa nei confronti dell’editore delle schede, che non avrebbe correttamente menzionato l’ideatore delle stesse quale autore, così violando i suoi diritti morali d’autore.

In primo e secondo grado, il Tribunale e la Corte d’Appello di Firenze avevano accolto tale ricostruzione, accogliendo la prospettazione dell’ideatore della modalità narrativa.

La Cassazione, al contrario, ha assunto una posizione opposta, affermando che una modalità narrativa, pur innovativa, non può considerarsi tutelata dal diritto d’autore. A tale conclusione, il giudice di legittimità è giunto sulla base del principio generale secondo cui il diritto d’autore tutela esclusivamente la forma espressiva di un’opera dell’ingegno, e non anche le idee e i concetti che ne stanno alla base.

Nel corso del giudizio si era appurato che altri fossero gli autori dei testi e delle illustrazioni contenute nelle schede. Di conseguenza, l’apporto innovativo dato dall’ideazione delle modalità in cui le schede avrebbero dovuto essere adoperate non è risultato – ad avviso della Cassazione – idoneo a essere tutelato dal diritto d’autore, proprio perché atterrebbe esclusivamente al campo delle idee e dei concetti, e non si trasfonderebbe in un’opera tutelabile.

A questo proposito, occorre precisare che, per la verità, il diritto d’autore – per comune interpretazione – tutela non solo la forma espressiva “esterna” delle opere dell’ingegno, ossia la forma finale in cui esse si presentano, ma anche la cosiddetta “forma interna”, ossia il modo in cui idee e concetti sono organizzati dall’autore; ciò, però, a condizione che tale forma interna sia già di per sé dotata di carattere creativo (sia cioè nuova e originale).

Nel caso di specie, tuttavia, la Cassazione non ha ravvisato nell’apporto dell’ideatore della metodologia narrativa i connotati del carattere creativo.

La sentenza della Corte d’Appello è stata dunque cassata con rinvio, con la formulazione del seguente principio di diritto: «La protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, la nozione di opera dell’ingegno dovendo essere riferita non all’idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscano declinazione espressiva; pertanto non può ricevere tutela una metodologia narrativa, in sé considerata».

APPROFONDIMENTI
Per un approfondimento si rimanda al seguente articolo:
COCCO, A., Diritto d’autore, no alla tutela della metodologia narrativa innovativa, nota a Cass. Civ., Ordinanza 10 febbraio 2025, n. 339, in Norme e Tributi Plus, 2025

La Cassazione torna sulla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa

No alla competenza delle Sezioni Specializzate nelle controversie aventi ad oggetto contratti relativi a diritti d’autore, quando la controversia ha ad oggetto questioni di diritto comune

Con l’Ordinanza 28 novembre 2023 n. 33003, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie aventi ad oggetto contratti relativi a creazioni intellettuali tutelate (o astrattamente tutelabili) dal diritto d’autore.

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. b) D. Lgs. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa1 sono competenti, tra le varie materia, anche a decidere le «controversie in materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore».

Il caso

La questione sorge da un regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Palermo in merito a una controversia relativa al pagamento di competenze professionali per l’attività di traduzione in italiano di un testo in lingua straniera. Il Giudice di Pace di Messina, davanti al quale la causa era stata proposta, si era dichiarato incompetente in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso appunto il Tribunale di Palermo.

Riteneva infatti il Giudice di Pace che, poiché il contratto azionato aveva ad oggetto la traduzione (tutelata dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 4 della legge 633/1941 quando possieda carattere creativo), la competenza a decidere sulla controversia spettasse alle sezioni specializzate.

La traduzione e i relativi contratti

La Corte di Cassazione ha anzitutto chiarito che, ai fini della decisione, risulta necessario comprendere:

  • se la traduzione sia tutelata dal diritto d’autore
  • quale sia la natura del contratto azionato
La traduzione nella legge sul diritto d’autore

La legge italiana sul diritto d’autore (legge 633/1941, di seguito l.d.a.) stabilisce che le traduzioni siano tutelate quali elaborazioni dell’opera originaria.

Trattandosi di elaborazione di un’opera preesistente, perché la traduzione possa essere legittimamente utilizzata (così come l’elaborazione di qualsiasi altra tipologia di opera tutelata) è necessario anzitutto il consenso dell’autore originario, o comunque degli aventi diritto sull’opera stessa.

È inoltre necessario che la traduzione sia dotata di carattere creativo, con esclusione quindi delle traduzioni tecniche e di quelle che non abbiano richiesto un’attività creativa del traduttore.

La natura del contratto

Esistono principalmente due tipologie di contratti aventi ad oggetto la traduzione di opere da una lingua ad un’altra:

  • il contratto di edizione di traduzione
  • il contratto di prestazione d’opera di traduzione

Con il contratto di edizione di traduzione, l’autore (o il traduttore) «concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno [o la sua traduzione, n.d.a.]».

In questi casi, ai sensi dell’art. 130 l.d.a., In tali casi, a norma dell’art. 130 l.d.a., il compenso del traduttore «è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti», oppure (per alcune categorie di opere), anche da una «somma a stralcio».

Il contratto di edizione di traduzione può riguardare esclusivamente le traduzioni creative.

Con il contratto di prestazione d’opera di traduzione, invece, le parti si limitano a regolare l’incarico di traduzione e il compenso spettante al traduttore.

Questa seconda tipologia di contratto può avere ad oggetto sia traduzioni creative che traduzioni non creative.

Quando riguarda traduzioni creative, si rende necessario stipulare anche separatamente un apposito contratto di edizione.

Le conclusioni della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto che, dagli elementi in possesso, non fosse possibile né determinare la natura del contratto né le caratteristiche dell’opera originaria e della traduzione: non era quindi possibile stabilire se si potesse trattare di una traduzione creativa o meno.

La domanda, inoltre, aveva ad oggetto esclusivamente il pagamento dei compensi professionali spettanti al traduttore. Il diritto al compenso, peraltro, appariva derivare esclusivamente dall’attività di traduzione, e non anche da un eventuale trasferimento dei diritti sulla traduzione stessa.

Di conseguenza, la Cassazione che ha ritenuto che la decisione implicasse esclusivamente questioni di diritto comune, per le quali non vi sarebbero ragioni di attribuire la competenza alle sezioni specializzate.

Approfondimenti
Per un approfondimento si rimanda al seguente articolo:
COCCO, A., Proprietà intellettuale, no alla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa per questioni di diritto comune, commento a Cass. Civ., Ordinanza 28 novembre 2023, n. 33003, in Norme e Tributi Plus, 2024

  1. Le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso presso i Tribunali e le Corti d’Appello aventi sede in ogni capoluogo di Regione (con l’eccezione della Valle d’Aosta, per cui la competenza è attribuita al Tribunale di Torino; di Brescia, presso il cui Tribunale e la cui Corte d’Appello è istituita una sezione specializzata autonoma; e Bolzano, presso cui è istituita una sezione distaccata delle sezioni specializzate di Trento). ↩︎