La Cassazione torna sulla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa

No alla competenza delle Sezioni Specializzate nelle controversie aventi ad oggetto contratti relativi a diritti d’autore, quando la controversia ha ad oggetto questioni di diritto comune

Con l’Ordinanza 28 novembre 2023 n. 33003, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie aventi ad oggetto contratti relativi a creazioni intellettuali tutelate (o astrattamente tutelabili) dal diritto d’autore.

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. b) D. Lgs. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa1 sono competenti, tra le varie materia, anche a decidere le «controversie in materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore».

Il caso

La questione sorge da un regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Palermo in merito a una controversia relativa al pagamento di competenze professionali per l’attività di traduzione in italiano di un testo in lingua straniera. Il Giudice di Pace di Messina, davanti al quale la causa era stata proposta, si era dichiarato incompetente in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso appunto il Tribunale di Palermo.

Riteneva infatti il Giudice di Pace che, poiché il contratto azionato aveva ad oggetto la traduzione (tutelata dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 4 della legge 633/1941 quando possieda carattere creativo), la competenza a decidere sulla controversia spettasse alle sezioni specializzate.

La traduzione e i relativi contratti

La Corte di Cassazione ha anzitutto chiarito che, ai fini della decisione, risulta necessario comprendere:

  • se la traduzione sia tutelata dal diritto d’autore
  • quale sia la natura del contratto azionato
La traduzione nella legge sul diritto d’autore

La legge italiana sul diritto d’autore (legge 633/1941, di seguito l.d.a.) stabilisce che le traduzioni siano tutelate quali elaborazioni dell’opera originaria.

Trattandosi di elaborazione di un’opera preesistente, perché la traduzione possa essere legittimamente utilizzata (così come l’elaborazione di qualsiasi altra tipologia di opera tutelata) è necessario anzitutto il consenso dell’autore originario, o comunque degli aventi diritto sull’opera stessa.

È inoltre necessario che la traduzione sia dotata di carattere creativo, con esclusione quindi delle traduzioni tecniche e di quelle che non abbiano richiesto un’attività creativa del traduttore.

La natura del contratto

Esistono principalmente due tipologie di contratti aventi ad oggetto la traduzione di opere da una lingua ad un’altra:

  • il contratto di edizione di traduzione
  • il contratto di prestazione d’opera di traduzione

Con il contratto di edizione di traduzione, l’autore (o il traduttore) «concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno [o la sua traduzione, n.d.a.]».

In questi casi, ai sensi dell’art. 130 l.d.a., In tali casi, a norma dell’art. 130 l.d.a., il compenso del traduttore «è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti», oppure (per alcune categorie di opere), anche da una «somma a stralcio».

Il contratto di edizione di traduzione può riguardare esclusivamente le traduzioni creative.

Con il contratto di prestazione d’opera di traduzione, invece, le parti si limitano a regolare l’incarico di traduzione e il compenso spettante al traduttore.

Questa seconda tipologia di contratto può avere ad oggetto sia traduzioni creative che traduzioni non creative.

Quando riguarda traduzioni creative, si rende necessario stipulare anche separatamente un apposito contratto di edizione.

Le conclusioni della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto che, dagli elementi in possesso, non fosse possibile né determinare la natura del contratto né le caratteristiche dell’opera originaria e della traduzione: non era quindi possibile stabilire se si potesse trattare di una traduzione creativa o meno.

La domanda, inoltre, aveva ad oggetto esclusivamente il pagamento dei compensi professionali spettanti al traduttore. Il diritto al compenso, peraltro, appariva derivare esclusivamente dall’attività di traduzione, e non anche da un eventuale trasferimento dei diritti sulla traduzione stessa.

Di conseguenza, la Cassazione che ha ritenuto che la decisione implicasse esclusivamente questioni di diritto comune, per le quali non vi sarebbero ragioni di attribuire la competenza alle sezioni specializzate.

Approfondimenti
Per un approfondimento si rimanda al seguente articolo:
COCCO, A., Proprietà intellettuale, no alla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa per questioni di diritto comune, commento a Cass. Civ., Ordinanza 28 novembre 2023, n. 33003, in Norme e Tributi Plus, 2024

  1. Le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso presso i Tribunali e le Corti d’Appello aventi sede in ogni capoluogo di Regione (con l’eccezione della Valle d’Aosta, per cui la competenza è attribuita al Tribunale di Torino; di Brescia, presso il cui Tribunale e la cui Corte d’Appello è istituita una sezione specializzata autonoma; e Bolzano, presso cui è istituita una sezione distaccata delle sezioni specializzate di Trento). ↩︎